CREDITO D'IMPOSTA SISMA
L’attuazione dell’agevolazione per l’anno 2021 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022 ed è subordinata alla decisione di compatibilità da parte della Commissione stessa, col regime di aiuti sulla base del Temporary Framework.
Per beneficiare dei crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno, nei comuni del centro-Italia colpiti dal sisma, nelle ZES (Zona economica speciale) e nelle ZLS (Zona logistica semplificata) è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello CIM17 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:
- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della ZES al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES;
- dalla data del DPCM istitutivo della ZLS al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZLS.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN).
Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.